Donazioni informali tra genitori e figli senza tassazione
Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito una questione riguardante la tassazione delle donazioni tra genitori e figli, in particolare quelle effettuate in maniera informale o tramite pagamenti indiretti, come l’acquisto di una casa. La sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 ha definitivamente stabilito che tali donazioni non sono soggette a imposta di donazione a meno che non siano formalmente registrate.
La sentenza ha criticato la circolare 30/2015 dell’Agenzia delle Entrate, definendola “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta”, in quanto imponeva la tassazione su tutte le liberalità tra vivi non accompagnate da un atto scritto soggetto a registrazione. La Cassazione, tuttavia, ha sottolineato che solo le donazioni risultanti da atti registrati o quelle dichiarate volontariamente dal contribuente sono imponibili.
Per le donazioni indirette, quali quelle effettuate tramite atti di compravendita dove il genitore paga il prezzo a nome del figlio, la Cassazione ha ribadito che non vi è obbligo di registrazione dell’atto come donazione a meno che non sussistano condizioni particolari. In particolare, l’imposta si applica solo se la donazione ha un valore superiore a un milione di euro e se viene rivelata dal contribuente durante un controllo fiscale.
La decisione stabilisce una distinzione chiara: non tutte le donazioni indirette che emergono da atti registrabili sono automaticamente soggette a tassazione. La legge concede al contribuente la facoltà di registrare volontariamente tali atti come donazioni, e l’amministrazione fiscale può imporre tasse solo se il valore supera il milione di euro e la donazione viene dichiarata in procedimenti di accertamento.
La sentenza della Cassazione porta un chiarimento significativo per molti contribuenti che effettuano trasferimenti di beni in maniera informale o indiretta. Ciò rappresenta un alleggerimento dal punto di vista fiscale, permettendo a genitori di supportare i propri figli senza il timore di pesanti oneri fiscali, a meno che non siano soddisfatti criteri specifici che richiedano la registrazione della donazione. Questa interpretazione offre una maggiore flessibilità e minori complicazioni burocratiche per donazioni di importi sostanziali o in contesti formali.