L’eredità non è solo una trasmissione di beni, ma anche di debiti, richiedendo quindi un’attenta valutazione prima di essere accettata. Questa decisione spetta esclusivamente all’individuo designato, che, una volta accettata l’eredità, assume in modo permanente lo status di erede, come espresso dal principio “semel heres semper heres”. L’accettazione può essere “pura e semplice” o “con beneficio di inventario”. La prima opzione implica una fusione tra i patrimoni del defunto e dell’erede, con il patrimonio dell’erede che diviene garanzia per i creditori del defunto. La seconda opzione, invece, mantiene separati i patrimoni, con quello ereditario che serve come garanzia.
Il diritto di accettare un’eredità si prescrive dopo dieci anni, ma questo termine non è perentorio, consentendo al designato di diventare erede anche dopo tale periodo, a meno che non vengano sollevate obiezioni di prescrizione. L’accettazione con beneficio di inventario richiede una dichiarazione formale davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale, accompagnata da un inventario dei beni. Al contrario, l’accettazione pura e semplice può essere dichiarata esplicitamente o dedotta tacitamente da certi comportamenti, come la vendita o la donazione di beni ereditari.
L’accettazione tacita può anche essere inferita da azioni che indicano una gestione attiva dei beni, non spiegabile altrimenti se non dalla volontà di accettare l’eredità, ad esempio la distruzione di beni del defunto. Tuttavia, azioni conservatrici essenziali non sono considerate accettazioni tacite. L’eredità può essere rifiutata formalmente tramite un atto notarile, e tale rinuncia è definitiva e retroattiva, liberando il rinunciante da eventuali debiti ereditari.
Le entità giuridiche e le persone non completamente capaci devono accettare l’eredità con beneficio di inventario e restano vincolate a tale modalità per un anno dopo aver raggiunto la piena capacità o al termine di un’incapacità legale, a meno che non adempiano alle procedure richieste. La mancata redazione dell’inventario entro i termini previsti comporta la perdita del diritto di accettare per gli enti privati.
Inoltre, una volta accettata l’eredità, non è più possibile per il designato rinunciare; l’accettazione è irrevocabile. La rinuncia, da parte sua, è considerata come se il rinunciante non fosse mai stato designato, con effetti che risalgono all’apertura della successione. I creditori del rinunciante possono contestare la rinuncia se subiscono danni da tale azione e possono essere autorizzati dal giudice a rivendicare i beni ereditari in nome del rinunciante.
In sintesi, la complessità dell’accettazione e della rinuncia all’eredità riflette l’importanza di considerare attentamente le implicazioni legali e finanziarie di tali decisioni.