Il D.lgs. 139/2024 ha introdotto importanti modifiche alla tassazione delle donazioni e successioni, con particolare impatto su trust, partecipazioni societarie e trasferimento di aziende. Di seguito, troverai le risposte alle domande più frequenti su queste nuove regole fiscali.
La normativa distingue tra tassazione globale (quando il disponente è residente in Italia, includendo tutti i beni) e tassazione limitata (quando il disponente risiede all’estero, coinvolgendo solo i beni situati in Italia). L’imposta è dovuta al momento del trasferimento definitivo ai beneficiari, che devono autoliquidarla entro 30 giorni.
Ora è possibile versare l’imposta al momento del conferimento dei beni nel trust, calcolata in base al valore attuale e al rapporto tra disponente e beneficiari. Questa imposta è definitiva e non rimborsabile, anche in caso di mancato trasferimento dei beni.
Sì, la normativa si applica retroattivamente, garantendo parità di trattamento tra i trust già costituiti e quelli di nuova istituzione, offrendo nuove opportunità di pianificazione fiscale.
Il decreto modifica l’articolo 3, comma 4-ter, del D.lgs. 346/1990, esentando da imposta i trasferimenti gratuiti di aziende e partecipazioni societarie a coniugi e discendenti, a condizione che:
L’attività d’impresa venga proseguita per almeno cinque anni nel caso di trasferimento di un’azienda.
Il controllo sulle partecipazioni sia acquisito e mantenuto per almeno cinque anni.
No, l’esenzione include anche i trasferimenti di azioni e quote di società residenti nell’UE/SEE, alle stesse condizioni previste per le società italiane.
Sì, se un soggetto aumenta la propria partecipazione di controllo in una società di capitali, l’agevolazione fiscale rimane valida. Inoltre, non è necessario che la società eserciti un’attività imprenditoriale effettiva al momento del trasferimento.
Queste modifiche rendono essenziale una pianificazione fiscale attenta. Per approfondimenti e strategie personalizzate, è consigliabile consultare un consulente finanziario indipendente che si avvale della collaborazione di professionisti dedicati.
OCF n. 2425 del 19/03/2024
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