Analizziamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza 34655/2024) sul regime fiscale agevolato per impatriati: Come richiedere il rimborso dell’agevolazione anche senza averla inizialmente applicata tramite il datore di lavoro, con riferimenti normativi e criticità legali.
Con l’Ordinanza 34655/2024, la Corte di Cassazione ha confermato che la mancata richiesta al datore di lavoro per l’applicazione del regime agevolato non preclude al contribuente di ottenere il rimborso autonomamente. L’unica conseguenza è l’impossibilità di utilizzare il sostituto d’imposta (il datore), non la decadenza dal diritto al beneficio.
Sì. La Cassazione ha chiarito che il contribuente può presentare direttamente un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate per recuperare le somme non fruite tramite il datore, purché sussistano i requisiti per l’agevolazione (es. trasferimento in Italia, attività lavorativa, ecc.).
Il comma 5-ter vieta il rimborso delle somme versate spontaneamente dal contribuente. Tuttavia, questa norma solleva dubbi di costituzionalità: se il versamento è stato effettuato per errore (es. mancata fruizione dell’agevolazione), potrebbe non configurarsi come “spontaneo” e quindi rimanere rimborsabile.
È un principio giurisprudenziale che consente al contribuente di correggere la dichiarazione dei redditi per richiedere agevolazioni non inizialmente fruite. La Cassazione ha ribadito che l’omissione iniziale non preclude il diritto a rettificare la posizione fiscale, coerentemente con questo principio.
Il rischio principale è un conflitto tra norme: da un lato, il diritto a correggere la dichiarazione; dall’altro, il divieto di rimborso per versamenti “spontanei”. La Cassazione non ha ancora risolto questa contraddizione, lasciando spazio a possibili controversie legali.
Verificare i requisiti per l’agevolazione (es. residenza in Italia, tipologia di lavoro).
Presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, allegando documentazione che attesti il diritto al regime agevolato.
In caso di diniego, valutare un ricorso giudiziale, citando l’Ordinanza 34655/2024.
La pronuncia della Cassazione offre nuove opportunità, ma richiede attenzione agli aggiornamenti normativi.
OCF n. 2425 del 19/03/2024
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