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Quadro RW 2025: monitoraggio fiscale, IVIE, IVAFE e cripto-attività

02/05/2025

Quadro RW 2025: monitoraggio fiscale, IVIE, IVAFE e cripto-attività

Valentina Fabiano

Il Quadro RW è lo strumento attraverso cui i contribuenti residenti in Italia devono comunicare gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero, anche indirettamente, e calcolare le imposte patrimoniali IVIE, IVAFE e, dal 2024, l’imposta sul valore delle cripto-attività.

L’adempimento interessa non solo contribuenti privati, ma anche enti non commerciali, società semplici e soggetti considerati “titolari effettivi” di beni detenuti all’estero. L’obiettivo è garantire la trasparenza e la tracciabilità dei patrimoni esteri, per prevenire l’evasione fiscale e assicurare l’equità del sistema tributario.

1. Soggetti obbligati

Sono tenuti alla compilazione del Quadro RW:

  • le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
  • gli enti non commerciali e le società semplici residenti;
  • i titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio.

L’obbligo riguarda:

  • investimenti patrimoniali all’estero (immobili, beni mobili registrati, oggetti d’arte, ecc.);
  • attività finanziarie estere (partecipazioni, conti correnti, titoli, assicurazioni estere, stock option, ecc.);
  • cripto-attività, anche se detenute tramite wallet digitali non associati a soggetti terzi.

L’obbligo sussiste anche in caso di detenzione indiretta tramite fiduciaria estera, trust, fondazioni o soggetti interposti, nonché in presenza di deleghe operative su conti esteri (salvo meri poteri rappresentativi, ad esempio per amministratori di società).

2. Esclusioni dal monitoraggio

Non sussiste obbligo di monitoraggio:

  • per conti correnti esteri con valore massimo complessivo inferiore a 15.000 euro nel corso dell’anno (salvo IVAFE);
  • per attività finanziarie estere affidate in gestione a intermediari residenti italiani che applicano ritenute o imposte sostitutive;
  • per alcune categorie di lavoratori all’estero, tra cui:
  1. dipendenti pubblici e internazionali con residenza ex lege;
  2. lavoratori frontalieri, a condizione che dismettano le attività estere entro sei mesi dall’interruzione del lavoro all’estero.

Attenzione: anche in caso di esonero dal monitoraggio, resta l’obbligo di dichiarare i redditi esteri percepiti.

3. Cripto-attività: imposta patrimoniale e obblighi dichiarativi

Dal 1° gennaio 2024, le cripto-attività sono soggette a:

  • obbligo di monitoraggio RW, se detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
  • imposta patrimoniale del 2 per mille, da versare secondo le modalità delle imposte sui redditi.

La base imponibile è data:

  • dal valore al 31 dicembre rilevato sull’exchange;
  • in mancanza, da dati di mercato disponibili o, in ultima istanza, dal costo di acquisto.

In caso di dismissione entro l’anno, si considera il valore alla data di uscita. In presenza di cointestazioni, l’imposta si calcola in base alla quota e ai giorni di detenzione.

È riconosciuto un credito d’imposta per patrimoniali versate all’estero su analoghe cripto-attività.

4. Determinazione del valore delle attività

Per la valorizzazione degli investimenti e delle attività finanziarie si applicano criteri distinti:

a) Immobili

  • UE/SEE: valore catastale, in mancanza costo d’acquisto, altrimenti valore di mercato;
  • extra UE: costo risultante da atti o, in mancanza, valore di mercato al 31 dicembre o fine periodo di detenzione;
  • successione/donazione: valore dichiarato o, in mancanza, costo del de cuius/donante.

b) Attività patrimoniali non immobiliari

  • Costo di acquisto o valore di mercato a inizio e fine del periodo.

c) Attività finanziarie

  • Valore di mercato al 31 dicembre (o al termine della detenzione);
  • In mancanza: valore nominale o di rimborso;
  • Per strumenti non quotati: rendicontazione dell’intermediario estero o documentazione idonea.

In caso di più strumenti della stessa categoria, si applica il metodo LIFO (Last In, First Out).

5. Modalità dichiarative

Il Quadro RW va compilato anche:

  • se le attività sono state dismesse nel corso dell’anno;
  • in caso di variazioni intervenute su almeno un immobile estero, indicando tutti gli immobili detenuti.

Se il contribuente è soggetto solo al monitoraggio e non alle imposte patrimoniali, non dovrà compilare le colonne relative a IVIE/IVAFE.

In presenza di cointestazioni o comunioni, ciascun titolare deve compilare un proprio rigo RW, indicando il valore intero dell’attività e la propria quota di possesso.

Conclusione

Il Quadro RW rappresenta uno degli adempimenti più articolati della dichiarazione dei redditi. L’estensione degli obblighi dichiarativi anche alle cripto-attività e ai titolari effettivi rafforza la trasparenza fiscale internazionale, ma impone al contribuente una puntuale ricognizione patrimoniale. La corretta valorizzazione e la distinzione tra obbligo di monitoraggio e obbligo impositivo sono fondamentali per evitare errori e sanzioni.

Tabella pratica – Quadro RW: chi deve compilare e quando

Tipologia di bene o attivitàEsempioObbligo RWImposta dovuta (IVIE / IVAFE / cripto)Note
Conto corrente estero con saldo medio annuo di €12.000Conto in Germania per risparmi personaliNONOEscluso se sotto soglia, salvo IVAFE
Conto corrente estero con saldo medio annuo di €18.000Conto deposito in SvizzeraIVAFE (2‰)Obbligo monitoraggio e imposta
Immobile in Spagna a uso vacanzaAppartamento a BarcellonaIVIE (0,76‰)Obbligo anche senza redditi prodotti
Partecipazione in società esteraQuota 20% in Ltd ingleseNOAnche se non distribuisce utili
Polizza vita estera non gestita da intermediario italianoContratto con compagnia lussemburgheseIVAFE (2‰)Solo se non applicata imposta sostitutiva
Criptovalute su wallet privatoBTC su LedgerImposta cripto (2‰)Valore al 31/12 o al termine detenzione
Criptovalute su exchange estero senza intermediario residenteETH su BinanceImposta cripto (2‰)Anche se sotto i 15.000 euro
Attività estera tramite fiduciaria svizzeraPartecipazione fiduciata in società lussemburgheseDipende dal tipo di beneTitolare effettivo rileva
Cointestazione conto esteroDue fratelli, saldo €20.000SÌ (entrambi)IVAFE ciascuno pro-quotaCiascuno dichiara valore intero con % quota
Beni esteri in trustImmobili o attività in trust USAIVIE/IVAFE se applicabiliSe si è titolare effettivo
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