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Insights

La nuova IVA al 5% sull’arte: profili normativi e implicazioni operative

06/06/2025

La nuova IVA al 5% sull’arte: profili normativi e implicazioni operative

Valentina Fabiano

Con il decreto-legge 20 giugno 2025, n. 132 (cd. “Omnibus”), il legislatore ha introdotto una significativa modifica al trattamento IVA delle opere d’arte, antiquariato e oggetti da collezione, prevedendo l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (21 giugno 2025). La misura si inserisce nel quadro del recepimento della Direttiva UE 2022/542, che consente agli Stati membri l’applicazione di aliquote ridotte per beni e servizi culturali, promuovendo l’armonizzazione fiscale del comparto a livello europeo.

Inquadramento normativo: dal regime differenziato al 5% uniforme

Normativa previgente

Fino al 20 giugno 2025, l’imposizione IVA nel settore artistico-culturale seguiva un criterio soggettivo, distinguendo:

  • Aliquota del 10%: per cessioni effettuate da autori, eredi o legatari, nonché per alcune importazioni, ai sensi del n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 e dell’art. 39 del DL 41/1995;
  • Aliquota ordinaria del 22%: per cessioni effettuate da gallerie, mercanti d’arte e case d’asta, salvo applicazione del regime del margine.

Questo approccio disincentivava le transazioni attraverso canali professionali e spingeva parte del mercato verso l’estero o in ambiti fiscalmente meno trasparenti.

Novità introdotte dal DL 132/2025
L’articolo 8 del DL “Omnibus” prevede:

  • L’estensione dell’aliquota unica al 5% a tutte le cessioni e importazioni di opere d’arte, antiquariato e oggetti da collezione;
  • L’abolizione del criterio soggettivo: non rileva più chi sia il cedente (artista, galleria, casa d’asta, collezionista);
  • La non cumulabilità con il regime del margine: chi applica quest’ultimo continua a versare l’IVA calcolata sulla differenza tra prezzo di vendita e acquisto, ma non può beneficiare dell’aliquota ridotta.

Effetti sistemici e ratio economico-fiscale

L’aliquota del 5% rappresenta un allineamento virtuoso con le scelte di altri Paesi UE (Francia al 5,5%, Germania al 7%) e risponde a tre obiettivi:

  • Semplificazione normativa: superamento di un sistema stratificato e frammentato;
  • Competitività internazionale: l’Italia diventa tra le giurisdizioni più favorevoli all’acquisto di opere d’arte, stimolando gli investimenti esteri;
  • Emersione e formalizzazione: incentivare la tracciabilità delle operazioni artistiche riducendo il ricorso a canali paralleli.

Secondo stime Nomisma, la misura potrebbe generare un incremento del fatturato di settore fino al 28%, con picchi oltre il 50% per gallerie di piccole dimensioni, e un impatto economico complessivo nell’ordine dei 4 miliardi di euro.

Regime del margine: continuità con limitazioni

Il regime del margine (artt. 36-40 DL 41/1995) resta applicabile ma incompatibile con l’aliquota al 5%. Ne consegue che:

  • Gli operatori che continuano a operare in regime del margine (es. gallerie che rivendono opere usate o provenienti da privati) non possono applicare l’IVA ridotta;
  • Per accedere al nuovo 5%, è necessaria l’uscita dal regime del margine, con conseguente assoggettamento dell’intero valore al tributo (seppure in misura ridotta).

Il trade-off tra base imponibile piena con IVA ridotta e base ridotta con IVA ordinaria va valutato caso per caso, tenendo conto di margini, struttura dei costi e pricing strategico.

Impatti per i professionisti fiscali: aree di intervento

Decorrenza ed efficacia
La norma è operativa dal 21 giugno 2025. Le operazioni concluse da tale data devono essere documentate con l’aliquota corretta. Le fatture emesse a fronte di contratti precedenti, ma con consegna successiva, devono tener conto della data di effettuazione dell’operazione.


Adeguamento software e procedure
I soggetti passivi devono:

  • aggiornare i codici IVA nei gestionali e nei sistemi di fatturazione elettronica;
  • rivedere listini e condizioni contrattuali, in particolare per vendite già pianificate;
  • formare il personale su novità normative e modalità di emissione delle fatture.

Importazioni e compliance doganale
L’aliquota ridotta deve essere applicata anche in dogana, previa corretta classificazione delle merci secondo la nomenclatura combinata. È opportuno coordinarsi con lo spedizioniere doganale e aggiornare i tracciati XML per l’IVA all’importazione.

Esportazioni: nodo irrisolto
Restano invariate le procedure autorizzative per l’esportazione di beni culturali ultracentenari, che costituiscono ancora un freno alla fluidità del mercato. Nonostante l’apertura fiscale, permane un impianto burocratico rigido che ostacola la piena valorizzazione dell’arte italiana sui mercati globali.

Prospettive e criticità: verso una riforma strutturale?

La misura, pur positiva, presenta zone d’ombra che dovranno essere chiarite:

  • Le modalità di coordinamento tra IVA agevolata e altri regimi speciali (es. esonero ex L. 398/1991 per soggetti minori);
  • Il trattamento degli acconti versati in epoca antecedente alla riforma;
  • L’eventuale semplificazione del regime del margine o la sua graduale eliminazione;
  • Le implicazioni per gli enti non commerciali che vendono opere d’arte in contesti museali o espositivi.

È attesa una circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate entro luglio 2025, che dovrebbe chiarire questi aspetti.

Conclusioni

L’IVA al 5% sull’arte segna un cambio di paradigma nel trattamento fiscale dei beni culturali in Italia. Si tratta di una leva di politica economica che, se accompagnata da semplificazioni operative e da una strategia di valorizzazione strutturale del comparto, può trasformare il Paese in un hub artistico di riferimento per collezionisti, investitori e creatori.

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