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Insights

Cripto-attività e fisco: il nuovo quadro normativo tra rialzo delle aliquote e distinzioni selettive

16/01/2026

Cripto-attività e fisco: il nuovo quadro normativo tra rialzo delle aliquote e distinzioni selettive

Massimiliano Silla

Il trattamento fiscale delle cripto-attività entra in una fase di piena maturità normativa. Tra la legge di bilancio 2025 e il disegno di legge di bilancio 2026, il legislatore ha definito un impianto coerente ma decisamente più oneroso per gli investitori, segnando un passaggio chiave: dalle cripto come fenomeno “tollerato” alle cripto come asset fiscalmente assimilati, e in parte penalizzati, rispetto agli strumenti finanziari tradizionali.

Il quadro che emerge è meno ambiguo rispetto al passato, ma richiede oggi una lettura attenta, perché l’aumento delle aliquote si accompagna a distinzioni puntuali che possono incidere in modo rilevante sulle scelte operative.

L’abolizione della franchigia: il primo spartiacque dal 2025

Il primo cambiamento strutturale entra in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è spesso sottovalutato nella sua portata: la soppressione della franchigia di 2.000 euro.

Fino al 2024, le plusvalenze complessive da cripto-attività inferiori a tale soglia non erano fiscalmente rilevanti. Dal 2025, invece, qualsiasi plusvalenza concorre integralmente alla base imponibile, senza soglie di esenzione. Questo passaggio segna una cesura netta soprattutto per gli investitori retail e per chi utilizza le cripto come componente accessoria del portafoglio: la tassazione diventa immediata, piena e non più “tollerante” verso guadagni di modesta entità.

L’aliquota al 33% dal 2026: un aumento generalizzato

Il secondo, e più evidente, intervento riguarda l’aliquota applicabile alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva sale dal 26% al 33%. L’aumento è stato previsto dalla legge di bilancio 2025 ed è confermato nella struttura della manovra successiva.

L’inasprimento opera in modo uniforme, indipendentemente dal regime fiscale adottato:

  • regime della dichiarazione;
  • risparmio amministrato;
  • risparmio gestito.

Non vi sono quindi “vie di fuga” attraverso la scelta del regime: il 33% diventa l’aliquota di riferimento per la generalità delle cripto-attività.

Dal punto di vista economico, l’effetto è chiaro: la redditività netta di investimenti ad alta volatilità viene compressa in misura significativa, rendendo ancora più centrale la valutazione rischio/rendimento al netto del fisco.

Stablecoin in euro: un trattamento differenziato (al 26%)

All’interno di questo quadro più severo, il disegno di legge di bilancio 2026 introduce una distinzione rilevante, che va però formulata con precisione.

L’aliquota del 26% resta applicabile ai redditi diversi derivanti da stablecoin denominate in euro, inquadrabili come e-money token ancorati all’euro. Non si tratta, quindi, di un’agevolazione estesa indistintamente a tutte le stablecoin, ma di una previsione circoscritta a quelle legate alla valuta europea.

Le stablecoin ancorate a valute diverse dall’euro (ad esempio dollaro statunitense) rientrano invece nel perimetro ordinario delle cripto-attività e, dal 2026, scontano l’aliquota del 33%.

La ratio della distinzione è evidente: il legislatore tende a considerare le stablecoin in euro come strumenti più prossimi a mezzi di pagamento o a riserve di valore a breve termine, piuttosto che come asset puramente speculativi. Una scelta coerente anche con il quadro regolamentare europeo.

Conversioni e rimborsi: un nodo operativo cruciale

Un ulteriore elemento, di natura operativa ma tutt’altro che secondario, riguarda il trattamento delle conversioni tra euro e stablecoin in euro.

Le interpretazioni più accreditate indicano che, a determinate condizioni, la conversione euro → stablecoin in euro e il successivo rimborso a valore nominale potrebbero non generare plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti. Si tratta di un aspetto che, se confermato in via definitiva, riduce la frizione fiscale nell’utilizzo di questi strumenti come “ponte” di liquidità nel mondo cripto.

È un punto destinato ad assumere crescente importanza pratica, soprattutto in un contesto di aliquote elevate sulle cripto-attività tradizionali.

Implicazioni per la pianificazione finanziaria

Nel loro insieme, queste misure delineano un quadro chiaro: la fiscalità diventa una variabile determinante nella gestione degli investimenti in cripto-attività.

Dal 2025 in avanti:

  • ogni realizzo è tassabile, senza franchigie;
  • dal 2026, l’aliquota ordinaria sale al 33%;
  • solo una parte ben definita del mondo cripto (stablecoin in euro) beneficia di un trattamento più allineato al 26%.

Per l’investitore consapevole, non è più sufficiente interrogarsi sulla direzione del mercato o sulla tecnologia sottostante: diventa essenziale integrare la dimensione fiscale nella costruzione del portafoglio, nella scelta degli strumenti e nella tempistica delle operazioni.

Considerazioni finali

L’evoluzione normativa sulle cripto-attività non sorprende per direzione, ma colpisce per intensità. L’aumento dell’aliquota e l’eliminazione della franchigia segnano il definitivo superamento di una fase “sperimentale” del fisco italiano nei confronti degli asset digitali.

Il risultato è un sistema più ordinato e leggibile, ma anche più esigente. In questo contesto, la vera differenza non la farà la singola operazione, bensì la capacità di adottare una visione strutturata, in cui rischio di mercato e rischio fiscale vengano valutati insieme, con la stessa attenzione.

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